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due adulti con in mezzo un bambino disabile

Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità

Come da circolare INPS 422 del 27-01-2023, c’è tempo fino al 31 marzo 2023 per presentare la richiesta, relativa all’anno 2023, per il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, introdotto dall’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei requisiti e delle modalità/istruzioni indicate nella circolare n. 39 del 10 marzo 2022.

Le domande per il contributo in questione potranno essere presentate, nel periodo sopra indicato, tramite la procedura informatica disponibile on line sul portale istituzionale www.inps.it, o il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), oppure utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato.

Per i cittadini muniti di SPID almeno di II livello, CIE o CNS, la procedura è disponibile accedendo al menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità’”. Per i Patronati, il servizio è presente all’interno del “Portale dei Patronati”.

Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, sarà disponibile, nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito.

Il contributo per figli con disabilità a carico può essere richiesto dai genitori disoccupati o genitori monoreddito. L’INPS con la circolare n° 39 del 10 Marzo 2022 specifica:

  • nuclei familiari monoparentali”: nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
  • genitore disoccupato”: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
  • genitore monoreddito”: persona che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione;

Il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  1. essere residente in Italia
  2. disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 3.000 euro
  3. essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
  4. fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

 

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